Protocollo›Sez. TERZA
Art. 161
In vigore dal 24 dic 1957
Il presidente e i due vicepresidenti della Commissione sono designati tra i membri di questa per due anni, secondo la medesima procedura prevista per la nomina dei membri della Commissione. Il loro mandato può essere rinnovato.
Salvo il caso di rinnovamento generale, la nomina è fatta dopo consultazione della Commissione.
In caso di dimissioni o di decesso, il presidente e i vicepresidenti sono sostituiti per la restante durata del mandato alle condizioni fissate dal primo comma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-161