Protocollo›Sez. QUARTA
Art. 166
420 / 490In vigore dal 24 dic 1957
La Corte di giustizia è assistita da due avvocati generali.
L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sugli affari sottoposti alla Corte di giustizia, per assistere quest'ultima nell'adempimento della sua missione, quale è definita dall'.
Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero degli avvocati generali e apportare i necessari ritocchi all', terzo comma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-166