Art. 2

In vigore dal 29 set 1957
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e allo scambio di Note di cui all' a decorrere dalla data della loro entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 agosto 1957 GRONCHI ZOLI - PELLA - GONELLA - MEDICI - GAVA - GUI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;811#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma il 12 novembre 1953 fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania: a) Accordo in materia di brevetti per invenzioni industriali e relativo scambio di Note; b) scambio di Note riguardante gli Accordi conclusi a Roma fra i due Paesi il 5 e il 12 maggio 1953 in materia di assicurazioni sociali e il 12 novembre 1953 in materia di brevetti per invenzioni industriali. — Testo vigente | Portale Normativo