Art. 1

In vigore dal 29 set 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi in Roma il 12 novembre 1953 fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania: a) Accordo in materia di brevetti per invenzioni industriali e relativo scambio di Note; b) Scambio di Note riguardante gli Accordi conclusi in Roma fra i due Paesi il 5 ed il 12 maggio 1953 in materia di assicurazioni sociali ed il 12 novembre 1953 in materia di brevetti per invenzioni industriali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-08-12;811#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo