Art. 1
In vigore dal 29 set 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi in Roma il 12 novembre 1953 fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania:
a) Accordo in materia di brevetti per invenzioni industriali e relativo scambio di Note;
b) Scambio di Note riguardante gli Accordi conclusi in Roma fra i due Paesi il 5 ed il 12 maggio 1953 in materia di assicurazioni sociali ed il 12 novembre 1953 in materia di brevetti per invenzioni industriali.
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