Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 29 set 1957
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e allo scambio di Note di cui all' a decorrere dalla data della loro entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 agosto 1957 GRONCHI ZOLI - PELLA - GONELLA - MEDICI - GAVA - GUI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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