Art. 8

LEGGE 14 luglio 1957, n. 594

In vigore dal 13 ago 1957
La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro. Le contravvenzioni previste dagli della presente legge possono essere definite amministrativamente dal prefetto della Provincia competente per territorio al quale sono rimessi i verbali relativi. Il prefetto, sentito il parere del competente ufficio dell'Ispettorato del lavoro, determina con decisione definitiva l'ammontare della somma dovuta dal contravventore entro i limiti minimo e massimo stabiliti dagli predetti, con facoltà di ridurre l'importo sino alla metà. Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui all', l'ammontare della somma non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione e in tal caso non si tiene conto del limite massimo stabilito dall'articolo medesimo. Le ammende stabilite dalla presente legge saranno versate dagli Uffici del registro direttamente alla sede centrale dell'Unione italiana dei ciechi per essere destinate al fondo avviamento al lavoro istituito con legge 29 gennaio 1951, n. 37.
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