Art. 5

LEGGE 14 luglio 1957, n. 594

In vigore dal 13 ago 1957
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla scorta dei dati forniti dalle Amministrazioni ed Enti pubblici e privati datori di lavoro di cui al precedente , provvede, per il tramite degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione, competenti per territorio, ad avviare al lavoro i minorati della vista iscritti nell'albo professionale dei centralinisti telefonici. Ai minorati della vista assunti al lavoro in forza della presente legge dai privati datori di lavoro deve essere applicato il normale trattamento di lavoro e di previdenza in atto nelle aziende.
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