Art. 7

LEGGE 14 luglio 1957, n. 594

In vigore dal 13 ago 1957
I privati datori di lavoro i quali, essendovi obbligati ai sensi dei precedenti articoli, rifiutino di assumere i centralinisti minorati della vista sono puniti con una ammenda da lire 1500 a lire 3000 per ogni giorno lavorativo e per ogni unità minorata non assunta.
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