Art. 3

LEGGE 17 aprile 1957, n. 278

In vigore dal 23 mag 1957
Il presidente del seggio proclama gli eletti. La proclamazione è fatta dal presidente della I sezione, quando sono costituite due o più sezioni. Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti ed, a parità di voti, il maggiore di età.
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