Art. 3
LEGGE 17 aprile 1957, n. 278
In vigore dal 23 mag 1957
Il presidente del seggio proclama gli eletti. La proclamazione è fatta dal presidente della I sezione, quando sono costituite due o più sezioni.
Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti ed, a parità di voti, il maggiore di età.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-04-17;278#art-3