Art. 4

LEGGE 17 aprile 1957, n. 278

In vigore dal 23 mag 1957
Il sindaco pubblica i risultati della elezione per gli otto giorni successivi a quello della proclamazione degli eletti, e nel contempo li notifica agli stessi, dandone comunicazione al prefetto della Provincia. Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli elettori e il Consiglio comunale possono proporre ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale avverso le operazioni e i risultati elettorali, e per motivi di ineleggibilità. Il ricorso deve essere presentato e notificato a norma degli articoli 74 e 75 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, modificati dall'art. 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136. Il sindaco convoca gli eletti entro trenta giorni della proclamazione per la elezione, tra di essi ed a scrutinio segreto, del presidente del Comitato. L'elezione si effettua a maggioranza relativa; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
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