Art. 7

LEGGE 17 aprile 1957, n. 260

In vigore dal 18 mag 1957
Nell'applicare ai sottufficiali della Guardia di finanza disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, che stabiliscono termini riferiti alla data di entrata, in vigore della legge stessa, si intende sostituita, alla data predetta, quella di entrata in vigore della presente legge. Restano fermi, però, i diversi termini stabiliti espressamente, per singole disposizioni dalla presente legge.
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