Art. 4

LEGGE 17 aprile 1957, n. 260

In vigore dal 18 mag 1957
In tempo di pace il sottufficiale in congedo può essere richiamato in servizio temporaneo d'autorità o col suo consenso, soltanto nei seguenti casi: il sottufficiale di complemento, d'autorità, per istruzione; il sottufficiale della riserva, col suo consenso, per speciali esigenze. I richiami col consenso del sottufficiale sono sempre disposti con decreto Ministeriale previa intesa col Ministero del tesoro. In tempo di pace il sottufficiale del ruolo di onore non può essere chiamato in servizio.
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