Art. 12

LEGGE 17 aprile 1957, n. 260

In vigore dal 18 mag 1957
L'onere complessivo di lire 213 milioni per l'esercizio 1957-58, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fronteggiato con gli stanziamenti iscritti nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio stesso corrispondenti a quelli n. 69 (lire 60 milioni), n. 78 (lire 13 milioni), n. 89 (lire 70 milioni) e n. 100 (lire 70 milioni) dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1956-57. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio. ==================== TABELLA A. Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali che non siano transitati nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio. Gradi Età ----- --- Aiutante di battaglia e maresciallo maggiore con carica speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Maresciallo maggiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Maresciallo capo e maresciallo ordinario . . . . . . . . 54 Brigadiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 ==================== TABELLA B. Limiti di età fino ai quali i sottufficiali di complemento hanno obblighi di servizio in tempo di pace Gradi Età ----- --- Maresciallo maggiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Maresciallo capo e maresciallo ordinario . . . . . . . . 54 Brigadiere e sottobrigadiere . . . . . . . . . . . . . . 53 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 aprile 1957 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - MEDICI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-04-17;260#art-12

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo