Art. 12
LEGGE 17 aprile 1957, n. 260
In vigore dal 18 mag 1957
L'onere complessivo di lire 213 milioni per l'esercizio 1957-58, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fronteggiato con gli stanziamenti iscritti nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio stesso corrispondenti a quelli n. 69 (lire 60 milioni), n. 78 (lire 13 milioni), n. 89 (lire 70 milioni) e n. 100 (lire 70 milioni) dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1956-57.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.
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TABELLA A.
Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei
sottufficiali che non siano transitati nel ruolo speciale per
mansioni d'ufficio.
Gradi Età
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Aiutante di battaglia e maresciallo maggiore con carica
speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Maresciallo maggiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Maresciallo capo e maresciallo ordinario . . . . . . . . 54
Brigadiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
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TABELLA B.
Limiti di età fino ai quali i sottufficiali di complemento
hanno obblighi di servizio in tempo di pace
Gradi Età
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Maresciallo maggiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Maresciallo capo e maresciallo ordinario . . . . . . . . 54
Brigadiere e sottobrigadiere . . . . . . . . . . . . . . 53
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 aprile 1957
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI -
MEDICI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
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