Art. 5

LEGGE 8 novembre 1956, n. 1317

In vigore dal 14 dic 1956
Alla copertura del maggiore onere di lire 1.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 630 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 novembre 1956 GRONCHI SEGNI - MEDICI - MORO - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: MORO
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