Art. 1

LEGGE 8 novembre 1956, n. 1317

In vigore dal 14 dic 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: All' della legge 10 marzo 1955, n. 96, sono aggiunti i seguenti commi: "Con l'assegno vitalizio di benemerenza sono concessi tutti gli assegni accessori previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni. L'assegno stesso è riversibile. L'assegno previsto dagli non è cumulabile con la eventuale pensione di guerra concessa per lo stesso titolo. È in facoltà degli interessati di optare per il trattamento più favorevole".
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