Art. 5
LEGGE 8 novembre 1956, n. 1317
In vigore dal 14 dic 1956
Alla copertura del maggiore onere di lire 1.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 630 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 novembre 1956
GRONCHI
SEGNI - MEDICI - MORO - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1956-11-08;1317#art-5