Art. 8
LEGGE 31 luglio 1956, n. 991
In vigore dal 22 set 1956
I primi tre commi dell'art. 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono sostituiti dai due commi seguenti:
"Il contributo personale obbligatorio annuo consiste in una percentuale dell'1,50 per cento del reddito professionale dell'avvocato o del procuratore accertato ai fini della imposta di ricchezza mobile, salvo il minimo di lire 24.000.
Qualora l'ammontare del contributo personale annuo determinato in base al reddito di ricchezza mobile superi il minimo predetto, l'eccedenza è assegnata, fino al limite di lire 48.000, al conto individuale dell'iscritto e per il resto al fondo generale di riserva".
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