Art. 13
LEGGE 31 luglio 1956, n. 991
In vigore dal 15 mag 1962
A partire dall'esercizio in corso l'onere per l'indennità di contingenza previsto dall'articolo 42, ultimo comma, della legge 8 gennaio 1952, n. 6, potrà essere elevato al 50 per cento dell'importo complessivo delle entrate previste dagli articoli 19 e 22 della legge medesima, ferme restando tutte le altre disposizioni dello stesso articolo 42.
L'indennità di contingenza, di cui al capoverso precedente, a partire dall'esercizio in corso, sarà riversibile agli eredi, a norma delle leggi vigenti
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