Art. 11
LEGGE 31 luglio 1956, n. 991
In vigore dal 22 set 1956
L'art. 36 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, prende il numero 35 ed è sostituito dal testo seguente:
"Nel caso in cui l'iscritto abbia provveduto a versamenti volontari a norma della prima parte dell'art. 27, l'ammontare della pensione è integrato con l'annualità risultante dall'applicazione dei coefficienti indicati nella tabella E allegata alla presente legge, da applicarsi al capitale versato maggiorato con gli interessi composti, salvo modifica di tali coefficienti dopo il primo bilancio tecnico in relazione al caso di riversibilità".
L'art. 35 della legge predetta prende il n. 36 ed è sostituito dal testo seguente:
"In sostituzione della pensione diretta l'iscritto ha facoltà di optare per la liquidazione in contanti del proprio conto secondo la tabella D allegata alla presente legge con l'aggiunta delle quote di ripartizione indicate nell'art. 51 e dei versamenti volontari, e dei relativi interessi composti".
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