Art. 1

In vigore dal 13 set 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo tendente a limitare ed a disciplinare la coltura del papavero, nonché la produzione, il commercio internazionale, il commercio all'ingrosso e l'impiego dell'oppio; firmato a New York il 23 giugno 1953, con Atto finale e Risoluzioni.
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urn:nir:stato:legge:1956-07-20;966#art-1

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