Art. 1
1 / 2In vigore dal 13 set 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo tendente a limitare ed a disciplinare la coltura del papavero, nonché la produzione, il commercio internazionale, il commercio all'ingrosso e l'impiego dell'oppio; firmato a New York il 23 giugno 1953, con Atto finale e Risoluzioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1956-07-20;966#art-1