Art. 2

In vigore dal 13 set 1956
Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 21 del Protocollo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 luglio 1956 GRONCHI SEGNI - MARTINO - TAMBRONI - MEDICI - ANDREOTTI - MORO - COLOMBO - CORTESE Visto, il Guardasigilli: MORO
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urn:nir:stato:legge:1956-07-20;966#art-2

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