Art. 5

LEGGE 11 luglio 1956, n. 699

In vigore dal 5 ago 1956
È considerato utile ai fini di pensione il servizio temporaneo di polizia prestato dal personale assunto in applicazione del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, o della legge 3 ottobre 1951, n. 1126, e sistemato in ruolo in base alla presente legge. Relativamente al periodo di servizio da valutarsi ai fini di pensione ai sensi del precedente comma, gli ufficiali e marescialli sono tenuti al versamento all'Erario della normale ritenuta 6 per cento in conto entrate Tesoro, da computarsi sugli stipendi loro dovuti per il periodo medesimo.
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