Art. 2
LEGGE 11 luglio 1956, n. 699
In vigore dal 5 ago 1956
Il Ministro per l'interno è autorizzato a provvedere alla sistemazione in ruolo di 10.000 unità dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo suddetto, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in servizio temporaneo di polizia, ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126, e risultino in possesso dei normali requisiti per l'arruolamento, salvo le deroghe stabilite nel successivo art. 3.
La sistemazione in ruolo autorizzata dal precedente comma sarà disposta nel grado di guardia, anche in soprannumero al relativo organico, qualunque sia stato il grado rivestito durante il servizio temporaneo, previa frequenza, con esito favorevole, di apposito corso d'istruzione presso le scuole di polizia.
Il contingente che sarà inquadrato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in applicazione dei commi precedenti andrà in diminuzione, per la parte in soprannumero, di quello assunto a termini del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126, e che all'entrata in vigore della presente legge si trovi in servizio temporaneo nel Corpo suddetto.
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