Art. 1

LEGGE 11 luglio 1956, n. 699

In vigore dal 5 ago 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire un concorso per la nomina a sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, limitatamente al numero dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, riservato agli ufficiali assunti in servizio temporaneo, ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15. A tale concorso potranno partecipare gli ufficiali predetti, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato almeno tre anni di servizio continuativo, siano in possesso di diploma di maturità classica o scientifica ovvero di diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti magistrali, tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri e raggiungano la statura minima di metri 1,65. Si applicano, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le norme del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, convertito nella legge 22 aprile 1953, n. 342.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1956-07-11;699#art-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo