Art. 5

LEGGE 28 giugno 1956, n. 595

In vigore dal 3 set 1956
È approvato in via di sanatoria l'impegno della seguente somma a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il sottoindicato esercizio finanziario: Esercizio 1947-48 Capitolo numero 422-XI (nuovo) . - Onere derivante dal maggior costo rispetto al ri- cavato dalla vendita dei quantitativi di carni congelate e di strutto importati dall' Argentina, in esecuzione dell'accordo commerciale e finanzia- rio italo-argentino del 13 ottobre 1947, approvato con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385 L. 1.500.000.0 00 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 giugno 1956 GRONCHI SEGNI - MEDICI - ZOLI Visto, il Guardasigilli: MORO
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