Art. 5
LEGGE 28 giugno 1956, n. 595
In vigore dal 3 set 1956
È approvato in via di sanatoria l'impegno della seguente somma a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il sottoindicato esercizio finanziario:
Esercizio 1947-48
Capitolo numero 422-XI (nuovo)
. -
Onere derivante dal maggior costo rispetto al ri-
cavato dalla vendita dei quantitativi di carni
congelate e di strutto importati dall' Argentina,
in esecuzione dell'accordo commerciale e finanzia-
rio italo-argentino del 13 ottobre 1947, approvato
con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385 L. 1.500.000.0
00
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 giugno 1956
GRONCHI
SEGNI - MEDICI - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
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