Art. 4
LEGGE 28 giugno 1956, n. 595
In vigore dal 20 lug 1956
Gli enti incaricati della importazione debbono presentare all'Alto Commissariato della alimentazione il rispettivo rendiconto di gestione compilato secondo le modalità che saranno stabilite dall'Alto Commissariato della alimentazione, di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Corte dei conti.
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