Art. 2
LEGGE 28 giugno 1956, n. 595
In vigore dal 20 lug 1956
Agli effetti di quanto stabilito nel precedente articolo, l'onere posto a carico dello Stato o i profitti di spettanza dello Stato medesimo sono costituiti dalle differenze:
a) tra l'effettivo tasso di cambio praticato per i finanziamenti del controvalore in lire della valuta occorrente per gli acquisti e il tasso di cambio da calcolarsi secondo le modalità previste dal decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, e dal decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632;
b) tra i costi comprese le spese sostenute dagli enti incaricati della importazione fino alla cessione delle merci alle condizioni di vendita stabilite dall'Alto Commissariato dell'alimentazione, nonchè gli oneri di carattere generale ed il compenso agli enti medesimi - ed il ricavato ottenuto dalla vendita.
Storico versioni
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