Art. 25

LEGGE 16 maggio 1956, n. 493

In vigore dal 27 giu 1956
Documenti di identificazione Ai fini dell'identificazione degli elettori sono validi anche: a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel primo comma dell' del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, anche se scaduti, purchè i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante; b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purchè munite di fotografie e convalidate da un Comando militare; c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purchè munite di fotografia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493#art-25

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo