Art. 25
LEGGE 16 maggio 1956, n. 493
In vigore dal 27 giu 1956
Documenti di identificazione
Ai fini dell'identificazione degli elettori sono validi anche:
a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel primo comma dell' del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, anche se scaduti, purchè i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purchè munite di fotografie e convalidate da un Comando militare;
c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purchè munite di fotografia.
Storico versioni
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