Art. 24

LEGGE 16 maggio 1956, n. 493

In vigore dal 27 giu 1956
Rilascio dei certificati medici I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell' dei testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, possono essere rilasciati soltanto dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, purchè questi non siano candidati. Detti certificati devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.
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