Art. 25 · LEGGE 16 maggio 1956, n. 493

Art. 25

LEGGE 16 maggio 1956, n. 493

In vigore dal 27 giu 1956
Documenti di identificazione Ai fini dell'identificazione degli elettori sono validi anche: a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel primo comma dell' del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, anche se scaduti, purchè i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante; b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purchè munite di fotografie e convalidate da un Comando militare; c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purchè munite di fotografia.
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