Art. 4
LEGGE 14 aprile 1956, n. 308
In vigore dal 18 mag 1956
L'unito atto aggiuntivo sarà registrato con la tassa fissa di lire mille, essendo stato stipulato nell'interesse dello Stato.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 aprile 1056
GRONCHI
SEGNI - BRASCHI MEDICI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
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