Art. 2

LEGGE 14 aprile 1956, n. 308

In vigore dal 18 mag 1956
L'importo del rilievo da parte della R.A.I. dei beni patrimoniali dell'Ente Radio Trieste (art. 8 dell'atto aggiuntiva) dovrà essere versato al bilancio di entrata dello Stato entro trenta giorni dall'operazione.
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