Art. 3

LEGGE 14 aprile 1956, n. 308

In vigore dal 18 mag 1956
All'onere di lire 110.000.000 annue derivante dalla attuazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio finanziario 1955-56 a carico del fondo indiviso dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, relativo alle occorrenze del Territorio di Trieste.
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