Art. 17

LEGGE 31 marzo 1956, n. 294

In vigore dal 13 mag 1956
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Venezia mutui fino all'ammontare di sei miliardi da ripartirsi in sei esercizi finanziari per gli scopi di cui al successivo con ammortamenti in 35 anni al saggio vigente al momento della concessione.
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