Art. 23
LEGGE 31 marzo 1956, n. 294
In vigore dal 13 mag 1956
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 31 marzo 1956
GRONCHI
SEGNI - ROMITA - MEDICI - TAMBRONI
- MORO - ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO
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