Art. 12
LEGGE 31 marzo 1956, n. 294
In vigore dal 13 mag 1956
Il comune di Venezia è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dall'esecuzione delle opere previste nel piano di risanamento, contributi di miglioria con le modalità stabilite dagli articoli 236 e seguenti del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1956-03-31;294#art-12