Art. 7

LEGGE 31 marzo 1956, n. 294

In vigore dal 13 mag 1956
L'istituto federale delle Casse di risparmio, l'Istituto di credito fondiario delle Venezie, l'Istituto nazionale delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, in deroga anche ai limiti segnati dai loro statuti, sono autorizzati a concedere ai, proprietari che effettuassero le opere contemplate all' e per le quali sia già stato autorizzato il relativo contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per eseguire tutti i lavori autorizzati e sussidiati. Gli interessati devono presentare garanzia all'Istituto mutuante mediante ipoteca di primo o secondo grado sul fabbricato per l'aliquota non coperta dal sussidio dello Stato, mentre l'aliquota del contributo, a collaudo avvenuto, sarà versata direttamente all'Istituto mutuante.
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