Art. 9

LEGGE 23 marzo 1956, n. 296

In vigore dal 15 mag 1956
Ai fini dell' è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un Comitato composto di: due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno della Direzione generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale, l'altro della Direzione generale dei rapporti di lavoro; due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio, uno della Direzione generale affari generali ed uno della Direzione generale produzione industriale; due rappresentanti del Ministero del tesoro, uno della Ragioneria generale dello Stato ed uno della Direzione generale del tesoro; due rappresentanti dei datori di lavoro e due dei lavoratori siderurgici designati dalle organizzazioni competenti secondo la procedura prevista dall'art. 48 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Il Comitato è presieduto da uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la segreteria ha sede presso il Ministero medesimo. Entro il mese di marzo di ciascun anno, il Comitato dovrà rendere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il conto delle somme erogate nell'anno precedente sul fondo di lire 3.500.000.000 di cui all'. Il rendiconto verrà approvato dal Ministero stesso previo parere del Ministero del tesoro.
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