Art. 2

LEGGE 23 marzo 1956, n. 296

In vigore dal 15 mag 1956
Gli Istituti di credito di cui all' del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, sono autorizzati a compiere operazioni di finanziamento a favore di imprese, di qualsiasi genere e dimensione, aventi per finalità la creazione di nuovi impianti industriali ovvero l'ampliamento ed il rinnovo di quelli esistenti; purchè sia preso l'impegno che la mano d'opera necessaria per l'esercizio dei nuovi impianti e la maggiore mano d'opera occorrente in dipendenza degli ampliamenti o dei rinnovamenti degli impianti esistenti, sia assunta, per almeno il 50 per cento, fra i lavoratori provenienti da aziende siderurgiche - indicate nel precedente - licenziati a seguito di riconversione delle aziende stesse o di chiusura degli stabilimenti o di reparti delle medesime nel periodo intercorrente tra il 10 febbraio 1953 e la data di entrata in vigore della presente legge.
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