Art. 3

LEGGE 23 marzo 1956, n. 296

In vigore dal 15 mag 1956
Per le operazioni previste dalla presente legge, gli istituti di cui al precedente possono anche far ricorso alla emissione di obbligazioni entro i limiti di somma e di tasso che saranno consentiti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
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