Art. 7
LEGGE 4 febbraio 1956, n. 54
In vigore dal 14 mar 1956
In dipendenza di quanto disposto dagli articoli 13 e 18 della legge 10 agosto 1950, n. 646, resta fermo l'obbligo per il Tesoro dello Stato di integrare, al termine del decennio di cui al predetto art. 18, le somme affluite alla Cassa per il Mezzogiorno fino alla concorrenza dell'importo di 1000 miliardi stabilito dall'articolo stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1956-02-04;54#art-7