Art. 4
LEGGE 4 febbraio 1956, n. 54
In vigore dal 14 mar 1956
Per i finanziamenti effettuati con fondi statali ovvero assistiti da garanzia, statale, ai sensi di disposizioni legislative che, dal 1 novembre 1944, hanno previsto interventi creditizi, a favore di imprese industriali, armatoriali, artigiane, agricole e commerciali, diversi da quelli di cui alle leggi indicate nei precedenti , i poteri di eventuali modifiche di condizioni contrattuali, di sospensione di atti esecutivi, di autorizzazione alla alienazione a trattativa privata e di autorizzazione ad altri eventuali atti ritenuti opportuni, esclusa in ogni caso la concessione di abbuoni sulle somme mutuate, restano demandati ai Comitati che hanno deliberato o proposto la concessione dei finanziamenti o garanzie.
Le deliberazioni relative a modifiche di condizioni contrattuali sono soggette all'approvazione del Ministro per il tesoro.
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