Art. 2
LEGGE 4 febbraio 1956, n. 54
In vigore dal 14 mar 1956
I crediti di capitale e di interesse derivanti dai finanziamenti concessi ai sensi dei decreti legislativi 8 maggio 1946, n. 449, 2 giugno 1946, n. 524, dell' del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 675, e della legge 30 agosto 1951, n. 952, sono trasferiti, con le relative garanzie e privilegi, all'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito).
Sono altresì trasferiti all'Istituto medesimo con le relative garanzie e privilegi e fino a raggiungere l'importo complessivo di 85 miliardi di lire di cui all'art. 24 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, i crediti di capitale e di interesse derivanti dai finanziamenti concessi ai sensi dell' della legge 18 aprile 1950, n. 258.
Il Mediocredito provvederà, con i poteri previsti dai successivi articoli, al ricupero dei crediti sui finanziamenti di cui all' della legge 18 aprile 1950, n. 258, e verserà al Tesoro dello Stato le somme realizzate in eccedenza all'importo di 85 miliardi di lire previste dal comma precedente.
Il penultimo comma dell'art. 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1956-02-04;54#art-2