Art. 3
LEGGE 1 febbraio 1956, n. 34
In vigore dal 17 feb 1956
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta- Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1 febbraio 1956
GRONCHI
SEGNI - ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
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