Art. 1

LEGGE 1 febbraio 1956, n. 34

In vigore dal 17 feb 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Al primo comma dell' della legge 5 gennaio 1955, n. 8, alle parole: "quale prolungamento della sessione autunnale", sono sostituite le parole: "quale prolungamento delle due sessioni". Il secondo comma dell' della legge predetta è soppresso.
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