Art. 1
LEGGE 1 febbraio 1956, n. 34
In vigore dal 17 feb 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Al primo comma dell' della legge 5 gennaio 1955, n. 8, alle parole: "quale prolungamento della sessione autunnale", sono sostituite le parole: "quale prolungamento delle due sessioni".
Il secondo comma dell' della legge predetta è soppresso.
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