Art. 3 · LEGGE 1 febbraio 1956, n. 34

Art. 3

LEGGE 1 febbraio 1956, n. 34

In vigore dal 17 feb 1956
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta- Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 febbraio 1956 GRONCHI SEGNI - ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO
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