Art. 4

LEGGE 4 agosto 1955, n. 722

In vigore dal 12 apr 1990
1. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti, di volta in volta, il prezzo del biglietto, la data di estrazione dei premi e la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento
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LEGGE 4 agosto 1955, n. 722 (Art. 4 Autorizzazione ad effettuare annualmente quattro lotterie nazionali) — Testo vigente | Portale Normativo