Art. 4
LEGGE 4 agosto 1955, n. 722
In vigore dal 12 apr 1990
1. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti, di volta in volta, il prezzo del biglietto, la data di estrazione dei premi e la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1955-08-04;722#art-4